Art. 4.

      1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «considerato» è soppressa e dopo le parole: «ogni organismo» sono inserite le seguenti: «o confederazione di organismi»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Sono considerati organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali sono organizzazioni di volontariato.
      1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che hanno finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1»;

 

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          c) al comma 2, le parole: «dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Per la stipula degli accordi istitutivi, dell'atto costitutivo o dello statuto si applicano gli adempimenti giuridici previsti dall'articolo 16 del codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, con particolare riferimento a:

          a) l'assenza di fini di lucro;

          b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni;

          c) la gratuità delle cariche associative;

          d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi e i loro obblighi e diritti;

          e) l'obbligo di formazione del rendiconto economico-finanziario con le relative modalità di approvazione».